Il whistleblowing è la segnalazione spontanea di illeciti, irregolarità o frodi nell’interesse pubblico o dell’integrità aziendale, effettuata da dipendenti, collaboratori o fornitori. In Italia, il D.Lgs. 24/2023 (attuazione Direttiva UE) garantisce la protezione del segnalante da ritorsioni e obbliga le organizzazioni pubbliche/private con oltre 50 dipendenti ad attivare canali di segnalazione sicuri.
Chi può effettuare una segnalazione?
Il whistleblowing può essere effettuato da chiunque venga a conoscenza di illeciti, violazioni normative o irregolarità nel contesto lavorativo (pubblico o privato), inclusi dipendenti, ex dipendenti, tirocinanti, volontari, lavoratori autonomi, consulenti, collaboratori e fornitori. La tutela si estende anche a terzi collegati al segnalante.
Cosa si può segnalare?
La segnalazione riguarda violazioni di disposizioni nazionali o europee che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione/ente, come illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.
Il segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni segnalate siano vere.